Chiarimenti sulla tassa SIAE sui trailer



Abbiamo già parlato in precedenza di trailer e licenza SIAE nel post precedente Pubblichi un trailer? Devi pagare la SIAE!, ma molti erano rimasti molti dubbi.

Oggi torna a parlare Stefania Ercolani, direttore dell'Ufficio Multimedialità della SIAE, con un’intervista rilasciata a Punto Informatico.  Vengono chiariti alcuni punti, ma altri rimangono ancora coperti dalla nebbia. 

In particolare arrivano precisazioni riguardo alle pagine dei social network: esse saranno libere di pubblicare qualsiasi tipo di contenuto multimediale perché la distinzione che interessa alla SIAE è quella di utenti privati che hanno un proprio profilo pubblico e i siti internet con scopo di lucro. Non conta se, come ribadito più volte, se il trailer è una pubblicità per il film, alla SIAE interessa solamente la musica in esso contenuta e di conseguenza il pagamento di una somma perché la musica è protetta da copyright. 
Curiosa a questo proposito è la posizione dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive) che è in contrasto con quella della SIAE, come possiamo vedere qui.

Continua la Ercolani, dicendo che non è possibile quindi l’embedding (cioè l’incorporamento del video nel proprio sito), ma è possibile il link diretto al video in quanto questo non va ad arricchire la pagina.
Ma per capire meglio quello che ha detto, leggiamo l’intervista completa.

INTERVISTA A STEFANIA ERCOLANI

Punto Informatico: Se i produttori dell'Anica già pagano per utilizzare quella musica non significa che quella musica è retribuita due volte per lo stesso utilizzo?

Stefania Ercolani: Ricordo che la licenza di cui si dibatte riguarda solo la musica nei trailer e non i video che presentano i film. I produttori pagano per la sincronizzazione della colonna sonora ma ai compositori deve essere pagato un compenso separato. In termini generali, uno dei principi su cui si fonda il diritto d'autore (e non solo in Italia, ma nell'intero Occidente) è quello per cui ad ogni nuova e diversa utilizzazione di un'opera, vanno corrisposti i relativi diritti. Per esempio, se acquisto un CD, nel prezzo è considerata anche la quota per diritto d'autore; ma questo non consente di utilizzare lo stesso CD trasmettendolo attraverso una radio oppure in discoteca. Idem per un DVD, i cui diritti sono corrisposti per la visione domestica. Ogni utilizzo è distinto e indipendente dal precedente.
Nel caso della musica nei trailer è la stessa cosa: la musica inserita nel video (sia esso promozionale o di altra natura) è utilizzata da un sito web, e sono quindi gli utilizzatori (cioè i titolari del sito) a dover corrispondere i diritti così come - vedi gli esempi precedenti - sono le emittenti o i proprietari di discoteche a pagare per le musiche che trasmettono o diffondono.

PI: Se lo scopo dei trailer è la massima circolazione possibile in quanto una forma di pubblicità del prodotto cinematografico, che senso ha limitarne la circolazione? Non è, anzi, controproducente?

SE: E chi dice che bisogna limitarne la circolazione? Al contrario. Qui stiamo parlando di corrispondere un compenso dovuto agli autori delle musiche, come avviene per le altre utilizzazioni delle colonne sonore. Non dimentichiamo che l'invito a regolarizzare spedito ai siti di trailer dalla SIAE riguarda siti commerciali, molti dei quali sono in rete da anni e vedono crescere le inserzioni pubblicitarie grazie anche all'attrattività dei trailer e degli spezzoni di film. Molti di loro contengono anche altre musiche.

PI: Bisogna pagare anche se in un trailer di un brano è contenuto un estratto inferiore ai 40 secondi? 
SE: Cerchiamo di non fare confusione. La licenza, che ci offre l'occasione di questi accurati chiarimenti a causa di proteste spesso inutilmente aggressive, riguarda siti che hanno trailer, spezzoni ed altri contenuti video con colonne musicali fino a 10 ore di durata, non un estratto inferiore a 40 secondi.

PI: Stiamo parlando anche di trailer pensati e distribuiti all'estero?
SE: Stiamo parlando dei siti che ricadono sotto la legge italiana e che usano musiche amministrate dalla SIAE.

PI: I link contano come l'embedding? Cioè se un sito si limita a indirizzare a un'altra pagina contenente il trailer, allora deve comunque pagare? 
SE: Sulla distinzione tra redirect ed embedding inviterei a consultare almeno Wikipedia.
A proposito dei link in generale, la risposta è molto semplice: il diritto d'autore è "tecnologicamente neutrale". Se c'è l'inserimento di contenuti protetti in un sito, qualunque sia la modalità di offerta e la fonte, l'utilizzatore (non l'utente che ne fruisce ma quello che lo mette a disposizione degli utenti e quindi trae dal sito stesso un ricavo) deve ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Questo riguarda la musica, come tutti gli altri contenuti; nel caso della colonna sonora l'autorizzazione viene data dalla SIAE, mentre per altri tipi di opere (ad esempio un quadro o una poesia) bisogna cercare i singoli autori.

PI: Mettiamo il caso di un'app distribuita gratuitamente sull'Android Market che effettuano webclipping offrendo agli utenti come servizio la possibilità di vedere trailer trovati sui rispettivi siti: deve pagare anch'essa?
SE: Non mi pare che ci si possa inoltrare in minuzie e dettagli. Chi intende mettersi in regola può contattare la SIAE facendo la sua richiesta e ottiene sempre una risposta.

PI: In un articolo del Post si legge "Per ora la SIAE non sta monitorando gli account personali dei social network, ma dice Ercolani che anche quelli, come qualsiasi altro sito, sono soggetti al pagamento dei diritti d'autore e prima o poi verranno regolarizzati. Molti account di personaggi pubblici e pagine aziendali avrebbero già sottoscritto la licenza SIAE". Ma nel comunicato emesso nei giorni scorsi si parla esclusivamente di siti commerciali. Quale delle due affermazioni è vera?

SE: Le pagine aziendali sono siti commerciali. La SIAE ha il compito di riscuotere i diritti per conto dei suoi iscritti in condizioni di economicità ed efficienza. La legge sul diritto d'autore (quella italiana come quella degli altri paesi  occidentali) prevede che qualsiasi uso debba essere autorizzato. Quindi indipendentemente dalle scelte aziendali della SIAE, gli autori possono ritenere che la presenza in certi siti o in certi social network non siano compatibili con la presenza delle loro opere e agiscano di conseguenza, sempre che i siti non abbiano una regolare licenza.
Un sito di informazione serio e credibile come Punto Informatico è molto utile per mettere a fuoco le sostanziali differenze che possono esistere tra varie pagine di Facebook: una cosa è il ragazzino che dialoga con i suoi amici, un'altra cosa è la casa discografica o il music store che apre una pagina su Facebook per avere un rapporto diretto con il suo target. È evidente che i secondi esempi sono decisamente commerciali e i profili "commerciali" o di imprese su Facebook ormai sono di realtà molto presenti e molto incisive. Non è il social network quindi che elimina il carattere commerciale dell'offerta.

PI: YouTube non dovrebbe essere in regola in base all'accordo di licenza sottoscritto con la SIAE? E tale accordo non dovrebbe tutelare altresì chi utilizza filmati o trailer proveniente da YouTube?
SE: La licenza di YouTube copre l'embedding di video in siti non commerciali a condizione che i materiali siano stati correttamente licenziati all'origine. Non possiamo quindi rispondere per Google, che detiene le informazioni sui contenuti grazie al sistema Content ID.

PI: Nel caso in cui fosse ufficialmente bandito l'embedding dei contenuti YouTube, è un discorso da estendere a tutti i video contenenti musica tutelata dalla SIAE?
SE: Qui non si vuole "ufficialmente bandire" niente! Tutt'altro. Se questa fosse stata l'intenzione, non sarebbe stato inviato un cortese invito a regolarizzare ma si sarebbe fatto ricorso ad altri strumenti che pure la legge italiana e le direttive europee mettono a disposizione degli autori e dei loro rappresentanti. La SIAE ha un servizio antipirateria che non è mai stato chiamato in causa proprio perché non si vuole impedire niente ma anzi facilitare al massimo il rispetto del diritto d'autore!



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